A chi è rivolto
A tutte le persone che hanno cambiato la loro residenza.
Chi può presentare la richiesta?
I diretti interessati
Descrizione
La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).
Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."
La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
Tuttavia, l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.
Pertanto, la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
Ne consegue che:
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le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
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l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.
Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.
Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.
Semplificazione delle procedure di variazione anagrafica
Il decreto sulle semplificazioni consente dallo scorso 9 maggio 2012 l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale.
Quali sono le variazioni anagrafiche che si possono fare in tempo reale ?
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il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o verso l’estero;
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la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
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il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune.
Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa?
Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.
Entro quando devono essere eseguite le variazioni richieste ?
L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.
Quali controlli vengono fatti ?
Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.
Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.
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Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento.
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Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data.
Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta ?
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.
Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza
La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.
In particolare, l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.
Come fare
E' necessario rivolgersi al Comune dove è stata stabilita la propria dimora abituale e compilare l’apposita modulistica
Cosa serve
Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite del fax o raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- he la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Cosa si ottiene
L'iscrizione Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
Procedure legate all'esito
Informazione non disponibile
Tempi e scadenze
Dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune (vedi gli allegati a questa pagina).
Casi Particolari
Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:
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del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione;
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del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea
Quanto costa
Nessun costo
Accedi al servizio
Clicca sul seguente pulsante per prenotare il servizio online:
Uffici che erogano il servizio
Ulteriori informazioni
Recapiti per la trasmissione della dichiarazione:
- EMAIL: protocollo@comune.vigasio.vr.it
- PEC: vigasio.demografici@halleycert.it
- FAX: 045 6685025
- RACCOMANDATA: Ufficio Anagrafe Comune di Vigasio – Via Italo Montemezzi, 17 – 37068 - VIGASIO (VR)
- SPORTELLO: Uffici Demografici, via Italo Montemezzi 17
Orario di apertura al pubblico :
dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.00
martedì anche dalle 15.00 alle 17.30
Telefono 045 7363700 int. 1